Segnalazione condotte illecite (Whistleblowing)

Fonte normativa: Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 riguardante “La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

Il Decreto, che è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le cui disposizioni hanno assunto efficacia dal 15 luglio 2023, abroga e modifica la disciplina nazionale previgente dell’istituto del cosiddetto Whistleblowing, includendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte, ossia comportamenti, atti od omissioni, che costituiscono illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, poste in essere in violazione di disposizioni nazionali ed europee nonché violazioni del codice di comportamento o di altre disposizioni disciplinari e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, purché le segnalazioni siano basate su elementi concreti.

Possono inoltrare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Centro di Sperimentazione Laimburg: i dipendenti della stessa, nonché i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso il Centro; i lavoratori o i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Centro; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il Centro; i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Centro; coloro che ancora non lavorano per il Centro, ma che possono aver acquisito informazioni durante le fasi di selezione o di prova, nonché gli ex dipendenti o collaboratori, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza del Centro.

L’identità della persona segnalante è nota solo al RPCT, che ha l’obbligo di tutelarne la riservatezza con i limiti previsti dal Decreto. È garantita inoltre la riservatezza dell’identità della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione è sottratta al diritto d’accesso previsto dagli articoli 24 ss. della legge 22 ottobre 1993, n. 17 e, a maggior ragione, all’accesso civico previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Decreto prevede diverse modalità di segnalazione: interna, ossia rivolta al RPCT dell’amministrazione di riferimento; esterna, ossia rivolta all’ANAC; divulgazione pubblica, ossia tramite la stampa o altri mezzi di diffusione. Le informazioni su come effettuare una segnalazione esterna sono pubblicate sul sito Internet dell’ANAC.

Si evidenzia che la scelta del canale di segnalazione non è discrezionale: i segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, possono effettuare una segnalazione esterna all’ANAC o la divulgazione pubblica.


Per effettuare la segnalazione viene messo a disposizione un apposito modulo.

La segnalazione interna può avvenire nei seguenti modi:

• a mezzo del servizio postale all’indirizzo: Laimburg 6, I-39040 Ora (BZ), Italia Alla cortese att.ne del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (la busta deve essere chiusa ed indicare la dicitura “RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING”);
Si chiede di allegare alla segnalazione la copia di un documento d'identità, cui apporre la propria firma. Per garantire la riservatezza del segnalante si consiglia di separare segnalazione e copia di documento di riconoscimento e di inserire la copia del documento in una seconda busta chiusa di dimensioni più piccole. La busta più piccola viene inserita in quella più grande, che viene inviata per posta.

• In forma orale: mediante un incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott. Sascha Aufderklamm.
A riguardo verrà redatto apposito processo verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione. Tutti i dati saranno protetti con sistemi idonei.

In caso di segnalazione priva delle generalità del segnalante, sarà dato seguito alla stessa solo se adeguatamente circostanziata.

Ultimo aggiornamento: 15.09.2023

 

Modulo per la segnalazione

 

 

 

 

 

Whistleblowing: procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

Archiviazione Segnalazione N. 1/2020 (Registro speciale Whistleblowing)